Nuovo regolamento per il registro delle opposizioni
Entrata in vigore : 04.02.2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui
all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili,
loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro
pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano
opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche
effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le
numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono
tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicita'
di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui
numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche
per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti
di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via
telematica o telefonica.
5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono
revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi
forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento
delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato
mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicita'
o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso, per le medesime
finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal
titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente
rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di
specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu'
di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi,
per i quali e' comunque assicurata, con procedure semplificate, la
facolta' di revoca.
6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato
dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente
all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a
terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli
interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del
titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi
offerti dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni
telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare agli
interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi
dati sono trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di
uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo
codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su
segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le
autorita' competenti possono altresi' disporre la sospensione o,
nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di
violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla
presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette
violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati
personali, le autorita' competenti possono altresi' disporre la
sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali e' responsabile
in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge
anche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per
l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita'
telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato
o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare
mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna
promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere
all'aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12,
il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del
registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli
operatori e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali
per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai
seguenti criteri:
a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e
degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di
tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe
di consultazione preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di
abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state
comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo
162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe,
l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca
automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di
tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari
vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento
del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta l'abrogazione
di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme
della presente legge.
Riferimenti e commenti : http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/03/18G00021/SG
Tags: legge 5 2018registro opposizioniregole call center
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